Prot. N. 5994/2022
Frattamaggiore, 16/11/2022
Agli Alunni
Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
OGGETTO: Criteri di deroga alla frequenza scolastica
Si ricorda che, ai fini della validità degli anni scolastici, compreso l’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze
documentate e continuative, a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale
di ciclo.
Per opportuna informazione e in considerazione degli scrutini di fine anno scolastico, si elencano pertanto i criteri che consentirebbero di derogare (NON verranno conteggiate le assenze in questi
casi) esclusivamente rispetto a:
– Assenze giustificate per gravi patologie
– Assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti
– Assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai
servizi di medicina di comunità
– Assenze giustificate per gravi motivi di famiglia
– Assenze per malattia su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico
specialista con certificazione medica prodotta al rientro dalla malattia attestante il
numero dei giorni di effettiva malattia
– Assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli
alunni interessati
– Assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate
dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI
– Assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata
rilevanza
– Assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il
consiglio di classe
– Assenze per terapie mediche certificate
In merito agli studenti guariti da Covid, la cui riammissione a scuola avviene mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare senza certificazione medica, i giorni di
assenza andranno in deroga solo su presentazione di certificazione medica attestante il numero dei giorni di effettiva malattia, come nel caso di altra malattia.