Prot. N.5239

Frattamaggiore 13/10/22

A tutto il personale della scuola
Agli studenti
Ai genitori

Oggetto: Divieto d’introduzione e consumo di alimenti ad uso collettivo nella scuola

Come previsto dalla normativa europea, il Regolamento UE n. 852/2004 relativo all’igiene sui prodotti alimentari, pensata ed emanata anche in funzione di un fattore determinante, l’aumento delle intolleranze e delle allergie alimentari, in Italia è severamente proibita l’introduzione di cibo artigianale a scuola per utilizzo collettivo, e in generale di alimenti di cui non si può risalire alla provenienza o alle proprietà degli ingredienti presenti, le modalità di conservazione e altri fattori determinanti per la sicurezza alimentare.
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La distribuzione e il consumo collettivo di alimenti all’interno delle classi comporta rischi in riferimento alle seguenti problematiche:
– il forte aumento di casi di alunni allergici o intolleranti a sostanze presenti negli alimenti;
– la difficoltà di garantire sicurezza e salubrità di alimenti prodotti in ambienti casalinghi;
– la difficoltà oggettiva di diversificare nella classe la distribuzione di alimenti (anche di provenienza certa) in base alle allergie e/o intolleranze di ciascun alunno.
– la difficoltà di garantire le norme di sicurezza Covid.
Pur riconoscendo il valore educativo dei momenti di festa associati al consumo di cibo “insieme”, tuttavia l’introduzione a scuola di alimenti comporta per gli alunni pericoli difficilmente gestibili e per il personale scolastico il rischio di sanzioni secondo le recenti normative alimentari.
Pertanto, dalla considerazione che è indispensabile tutelare sia gli studenti sia gli insegnanti, previa consultazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, si dispone:
– il divieto di introdurre dall’esterno alimenti a consumo collettivo, se non la merenda assegnata dai genitori al fine di evitare spiacevoli conseguenze legate a casi di allergie e intolleranze;
– non è consentito festeggiare a scuola compleanni e ricorrenze personali, che comportino consumo di alimenti da parte degli alunni prodotti artigianalmente da genitori o da esercenti attività commerciali.
È escluso conseguentemente il consumo di cibi di altra provenienza a scuola, eccetto:
• la merenda fornita dal genitore solo ed esclusivamente per il proprio figlio
• i prodotti contenuti nei distributori automatici in quanto prodotti confezionati muniti di etichetta a norma che evidenziano la data di scadenza, gli ingredienti, la responsabilità legale della produzione.
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L’insegnante, autorizzando la consumazione di alimenti e bevande in classe, si rende automaticamente responsabile in termini di vigilanza sui danni che questi possono causare agli alunni.
Deroghe possibili:
– Attività laboratoriali di preparazione di alimenti per scopi didattici.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunzia Mallozzi
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n:39/1993