Al personale scolastico
Prot. n. 3416 del 31/08/2021
Oggetto: obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale scolastico ai sensi dell’art. 9-ter del D.L. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021
Si comunica che ai sensi dell’art. 9-ter c. 1 del D.L. 52/2021 (convertito dalla L. 87/2021), inserito dall’art. 1 c. 6 del D.L. 111/2021, “dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2”.
Ai sensi del c. 2 del medesimo art. 9-ter “il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato”.
A tal fine le SS.LL., a decorrere dal 1° settembre fino al 31 dicembre 2021, prima di essere ammessi a prestare servizio nell’edificio scolastico, esibiranno al personale espressamente incaricato della verifica dalla scrivente, unitamente a un documento di identità valido, la certificazione verde COVID-19 o apposita certificazione di esenzione dalla vaccinazione come previsto dall’art. 9-ter c. 3 del D.L. 52/2021 e dalla Nota del Ministero della Salute del 4 agosto 2021, n. 35309.
A tal proposito segnala che la certificazione verde Covid-19 è rilasciata:
– Dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose, esclusivamente del vaccino a doppia dose. La certificazione verde ha in ogni caso validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
– A seguito di guarigione certificata dall’infezione da Sars-Cov-2 (validità 6 mesi):
– A seguito di effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (validità 48 ore).
“Si rammenta altresì che il personale scolastico che risulti non in possesso e/o non esibisca la certificazione verde Covid-19 non potrà prestare servizio e neppure permanere a scuola, in tal caso si configurerà un’assenza ingiustificata. A decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e il personale scolastico in parola potrà essere soggetto a sanzione amministrativa corrispondente al pagamento di una somma da euro 400 a euro 3000.”
La verifica delle certificazioni verdi Covid-19 sarà effettuata dal personale all’uopo designato.
Frattamaggiore, 31/08/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nunzia Mallozzi
Firma autografa omessa a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs.39/93
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